Art. 1
In vigore dal 23 ott 2006
1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di etanolamina di cui ai codici NC ex 2922 11 00 (monoetanolamina) (codice TARIC 2922 11 00 10), ex 2922 12 00 (dietanolamina) (codice TARIC 2922 12 00 10) e 2922 13 10 (trietanolamina), originaria degli Stati Uniti d’America.
2. L'aliquota del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto cif franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti fabbricati dalle società sotto elencate è la seguente:
Paese
Società
Dazio fisso specifico
Stati Uniti d'America
The Dow Chemical Corporation
2030 Dow Center
Midland, Michigan 48674, USA
(Codice addizionale TARIC A115 )
59,25 EUR/t
INEOS Americas LLC
7770 Rangeline Road
Theodore, Alabama 36582, USA
(Codice addizionale TARIC A145 )
69,40 EUR/t
Huntsman Chemical Corporation
3040 Post Oak Boulevard
PO Box 27707
Houston, Texas 77056
(Codice addizionale TARIC A116 )
111,25 EUR/t
Tutte le altre società
(Codice addizionale TARIC A999 )
111,25 EUR/t
3. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
4. In caso di deterioramento delle merci prima della loro immissione in libera pratica e qualora, per questa ragione, il prezzo effettivamente pagato o pagabile subisca una riduzione proporzionale ai fini della determinazione del valore in dogana, conformemente all'articolo 145 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (8), l'importo del dazio antidumping, calcolato sulla base dell'importo summenzionato, è ridotto di una percentuale corrispondente alla riduzione del prezzo effettivamente pagato o pagabile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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