Art. 1
In vigore dal 20 ott 2006
All’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1043/2005 sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 6:
«3. Per le merci di cui all’allegato II del presente regolamento e in deroga all’articolo 17 del regolamento (CE) n. 800/1999 l’importo di cui alla lettera b) del primo paragrafo di tale articolo è applicabile indipendentemente dal paese o dal territorio di destinazione delle merci esportate:
a)
nel caso di merci confezionate per la vendita al dettaglio in imballaggi immediati di contenuto non superiore a 2,5 kg o in contenitori con un contenuto non superiore a 2 litri, con un’etichettatura a norma dell’, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) che indica l’importatore nel paese di destinazione o il cui testo sia nella lingua ufficiale del paese di destinazione o in una lingua facilmente comprensibile in tale paese;
b)
nei casi in cui un esportatore particolare, almeno 12 volte nei 2 anni precedenti la data di richiesta di autorizzazione a norma del paragrafo 4, esporti merci che hanno lo stesso codice NC di 8 cifre allo stesso destinatario o agli stessi destinatari, contenenti non oltre il 90 % in peso di qualunque prodotto di base singolo per cui è ammissibile la restituzione.
4. Nei casi previsti dal paragrafo 3 gli Stati membri possono, su richiesta, concedere un’autorizzazione formale che dispensa l’esportatore dalla presentazione dei documenti di cui all’articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999, ad eccezione del documento di trasporto.
L’autorizzazione di cui al primo comma è valida, se non revocata, per un periodo massimo di due anni ed è rinnovabile. Gli Stati membri possono revocare l’autorizzazione a propria discrezione e la ritirano immediatamente qualora abbiano motivi ragionevoli di sospettare che l’esportatore non abbia rispettato le condizioni dell’autorizzazione specifica.
Le esenzioni concesse a norma del primo comma sono considerate fattori di rischio che vanno presi in considerazione ai fini dell’, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 4045/89.
Gli esportatori che usufruiscono dell’esenzione indicano il numero dell’autorizzazione sul documento amministrativo unico e sulla domanda specifica di restituzione di cui all’articolo 32 del presente regolamento.
5. Fatto salvo il paragrafo 4, per i casi previsti dal paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri possono dispensare l’esportatore dalla presentazione dei documenti di trasporto per tutte le esportazioni oggetto di un’autorizzazione, a condizione che l’esportatore interessato sia tenuto a presentare i documenti di trasporto per un minimo del 10 % delle dichiarazioni di trasporto, oppure una all’anno a seconda di quale è l’opzione più frequente, selezionate dagli Stati membri che applicano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 3122/94.
6. Nel caso delle merci di cui all’allegato II del presente regolamento, se la dichiarazione di esportazione è stata accettata entro il 30 settembre 2007 e l’esportatore non è in grado di presentare i documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 800/1999, le merci sono considerate esportate in un paese terzo su presentazione di una copia del documento di trasporto e uno dei documenti di cui all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 800/1999 oppure di un documento bancario rilasciato da intermediari autorizzati stabiliti nella Comunità che certifichi che il pagamento dell’esportazione in questione sia stato accreditato al conto dell’esportatore, oppure della prova di pagamento.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 20 del regolamento (CE) n. 800/1999 gli Stati membri tengono conto delle disposizioni previste al primo comma.
(*1)
GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.»
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