Art. 1
In vigore dal 18 ott 2006
Il regolamento (CE) n. 824/2000 è così modificato:
1)
All'articolo 3, il testo del punto 3.9 è sostituito dal seguente:
«3.9.
per la determinazione del peso specifico, il metodo di riferimento ISO 7971/2:1995 e, nel caso del granturco, i metodi tradizionali applicati.»
2)
All'articolo 5, è aggiunto il seguente paragrafo 6:
«6. L'ultima presa in consegna deve aver luogo al più tardi alla fine del secondo mese successivo all'ultima consegna di cui all'articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, senza tuttavia oltrepassare la data del 31 luglio in Spagna, in Grecia, in Italia e in Portogallo e del 31 agosto negli altri Stati membri.»
3)
All'articolo 9, il testo delle lettere a) e b) è sostituito dal seguente:
«a)
Qualora il tasso di umidità dei cereali offerti all'intervento sia inferiore al 13 % per il granturco e il sorgo e al 14 % per gli altri cereali, le maggiorazioni da applicare sono indicate nella tabella I dell'allegato VII. Qualora il tasso di umidità dei suddetti cereali offerti all'intervento sia superiore rispettivamente al 13 % e al 14 %, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella II dell'allegato VII.
b)
Qualora il peso specifico dei cereali offerti all'intervento differisca dal rapporto peso/volume rispettivamente di 76 kg/hl per il frumento tenero, di 73 kg/hl per il granturco o di 64 kg/hl per l'orzo, le detrazioni da applicare sono indicate nella tabella III dell'allegato VII.»
4)
È inserito il seguente articolo 11 bis:
«Articolo 11 bis
Per ciascun cereale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, ciascuno Stato membro comunica per via elettronica:
a)
ogni mercoledì entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles), la situazione delle scorte d'intervento, in particolare per quanto riguarda:
i)
i quantitativi offerti all'intervento nel corso della settimana trascorsa, conformemente all' del presente regolamento;
ii)
i quantitativi per i quali gli offerenti hanno ritirato l'offerta successivamente all'apertura del periodo di intervento;
iii)
i quantitativi totali offerti all'intervento a partire dall'apertura del periodo di intervento, previa detrazione dei quantitativi di cui al punto ii);
iv)
i quantitativi presi in consegna successivamente all'apertura del periodo di intervento ai sensi dell'articolo 5 del presente regolamento;
b)
il mercoledì successivo alla pubblicazione del bando di gara, i quantitativi messi in vendita conformemente all', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione (*1);
c)
il mercoledì successivo alla data in cui lo Stato membro ha definito le partite interessate, i quantitativi destinati ad essere distribuiti gratuitamente agli indigenti della Comunità conformemente al regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio (*2);
d)
al più tardi alla fine del mese successivo al termine di presa in consegna di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del presente regolamento, per ciascuna regione determinata all'allegato III del regolamento (CEE) n. 837/90 del Consiglio (*3), i risultati medi del peso specifico, dei tenori di umidità, di chicchi spezzati e di proteine constatati per le partite di cereali presi in consegna.
(*1)
GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76."
(*2)
GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1."
(*3)
GU L 88 del 3.4.1990, pag. 1.»
"
5)
Gli allegati I e VII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1572:oj#art-1