Art. 1

In vigore dal 18 ott 2006
Il regolamento (CE) n. 1039/2006 è modificato come segue: 1) il titolo è sostituito dal seguente: «Regolamento (CE) n. 1039/2006 della Commissione, del 7 luglio 2006, relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato comunitario di zucchero detenuto dagli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese»; 2) l’ è sostituito dal seguente: « Gli organismi di intervento belga, ceco, spagnolo, irlandese, italiano, ungherese, polacco, sloveno, slovacco e svedese mettono in vendita sul mercato interno comunitario, mediante apertura di una gara permanente, un quantitativo totale di 899 896,41 tonnellate di zucchero accettato all’intervento e disponibile per la vendita sul mercato interno. I quantitativi interessati per Stato membro figurano nell’allegato I.»; 3) all’articolo 4 è aggiunto il seguente paragrafo: «3.   Entro il quinto giorno lavorativo successivo alla fissazione del prezzo minimo di vendita da parte della Commissione, gli organismi di intervento interessati comunicano alla Commissione, utilizzando il modello che figura nell’allegato III, il quantitativo effettivamente venduto con gara parziale.»; 4) l’allegato I è sostituito dal testo di cui all’allegato I del presente regolamento; 5) è aggiunto l’allegato III, il cui testo figura nell’allegato II del presente regolamento.
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