Art. 4
In vigore dal 13 ott 2006
1. La somma dovuta a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 22,00 EUR per 100 kg di caseine e/o caseinati.
2. Le somme così riscosse sono versate agli enti o agli uffici pagatori, che le detraggono dalle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.
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