Art. 4

In vigore dal 13 ott 2006
1.   La somma dovuta a norma dell’, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2204/90 è pari a 22,00 EUR per 100 kg di caseine e/o caseinati. 2.   Le somme così riscosse sono versate agli enti o agli uffici pagatori, che le detraggono dalle spese finanziate dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia.
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Art. 4 Regolamento (UE) 2006/1547 — Testo vigente | Portale Normativo