Art. 1

Fusione o cessione di impresa

In vigore dal 13 ott 2006
Il regolamento (CE) n. 493/2006 è modificato come segue: 1) all'articolo 3, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Per ogni impresa la parte di produzione di zucchero, di isoglucosio o di sciroppo di inulina della campagna di commercializzazione 2006/2007 prodotta nell’ambito delle quote di cui all’allegato IV del regolamento (CE) n. 318/2006 e che supera il limite fissato a norma del paragrafo 2 del presente articolo è considerata ritirata ai sensi dell’articolo 19 del suddetto regolamento, oppure, a richiesta dell’impresa interessata da presentarsi entro il 31 gennaio 2007, è considerata in tutto o in parte prodotta fuori quota ai sensi dell’articolo 12 del medesimo regolamento. 2.   Per ogni impresa, il limite di cui al paragrafo 1 è stabilito moltiplicando la quota di cui al paragrafo 1 per la somma dei seguenti coefficienti: a) il coefficiente fissato per il rispettivo Stato membro, figurante nell’allegato I; b) il coefficiente ottenuto dividendo il totale delle quote a cui si è rinunciato nel corso della campagna di commercializzazione 2006/2007 nello Stato membro interessato, ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 320/2006, per la quota fissata per lo stesso Stato membro nell’allegato IV del presente regolamento. La Commissione fissa tale coefficiente entro il 15 ottobre 2006. Tuttavia, se la somma dei coefficienti supera 1,0000, il limite è pari alla quota di cui al paragrafo 1.»; 2) all’articolo 4, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma: «L’importo forfettario di cui all’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1554/2001 è fissato per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 ottobre 2006 a 34,19 EUR per tonnellata.»; 3) all'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Se, per una data impresa, le quote transitorie assegnate in conformità del presente paragrafo eccedono la produzione della campagna di commercializzazione 2006/2007, lo Stato membro può assegnare a detta impresa la rimanenza di tali quote per la campagna 2007/2008.»; 4) alla fine del capo I è aggiunto il seguente articolo 10 bis: «Articolo 10 bis Fusione o cessione di impresa Su richiesta delle imprese interessate e in deroga all’allegato V, punto V, del regolamento (CE) n. 318/2006, se la fusione o la cessione avviene tra il 1o luglio e il 30 settembre 2006 le misure di cui ai punti II e III del suddetto allegato producono i loro effetti per la campagna 2006/2007.»; 5) è aggiunto l’allegato IV, che figura nell'allegato del presente regolamento.
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