Art. 1
In vigore dal 13 ott 2006
Il coefficiente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 493/2006 è fissato per ciascuno Stato membro nel modo seguente:
a)
Belgio: 0,1945;
b)
Spagna: 0,0863;
c)
Francia (continente): 0,0074;
d)
Irlanda: 1,0000;
e)
Italia: 0,4936;
f)
Paesi Bassi: 0,0848;
g)
Portogallo: 0,4422;
h)
Svezia: 0,1156;
i)
altri Stati membri: 0,0000.
Storico versioni
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