Art. 1

In vigore dal 13 ott 2006
Il coefficiente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 493/2006 è fissato per ciascuno Stato membro nel modo seguente: a) Belgio: 0,1945; b) Spagna: 0,0863; c) Francia (continente): 0,0074; d) Irlanda: 1,0000; e) Italia: 0,4936; f) Paesi Bassi: 0,0848; g) Portogallo: 0,4422; h) Svezia: 0,1156; i) altri Stati membri: 0,0000.
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