Art. 1

In vigore dal 13 ott 2006
1.   Per l’anno 2006 gli Stati membri sono autorizzati a versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2006, un anticipo dei pagamenti nell’ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003. 2.   L’anticipo di cui al paragrafo 1 può essere versato unicamente nei limiti di un importo la cui ammissibilità sia già stata accertata mediante controlli effettuati a norma del regolamento (CE) n. 796/2004 e qualora non vi sia rischio che l’importo complessivo dei pagamenti, ancora da determinare, sia inferiore all’ammontare dell’anticipo. 3.   I pagamenti di cui al paragrafo 1, effettuati anteriormente al 1o dicembre 2006, non superano il 50 % dell’importo di cui al paragrafo 2.
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