Art. 2
In vigore dal 13 ott 2006
1. Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato del latte scremato in polvere e del riso necessario per il piano di cui all’ sono fissati nell’allegato II.
2. Il contratto per la fornitura del latte scremato in polvere e del riso di cui al paragrafo 1 è aggiudicato all’offerente selezionato, a condizione che detto offerente costituisca, a nome dell’organismo di intervento, una garanzia equivalente al prezzo dell’offerta.
Storico versioni
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