Art. 2

In vigore dal 13 ott 2006
1.   Gli stanziamenti messi a disposizione degli Stati membri per l’acquisto sul mercato del latte scremato in polvere e del riso necessario per il piano di cui all’ sono fissati nell’allegato II. 2.   Il contratto per la fornitura del latte scremato in polvere e del riso di cui al paragrafo 1 è aggiudicato all’offerente selezionato, a condizione che detto offerente costituisca, a nome dell’organismo di intervento, una garanzia equivalente al prezzo dell’offerta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1539:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1539 — Testo vigente | Portale Normativo