Art. 1

In vigore dal 10 ott 2006
Le misure antidumping sulle importazioni di fibre sintetiche di poliesteri in fiocco, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura, originarie dell’Australia, dell’India, dell’Indonesia e della Thailandia imposte dai regolamenti (CE) n. 1522/2000 e (CE) n. 2852/2000 sono abrogate e i procedimenti concernenti tali importazioni sono chiusi.
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