Art. 1

In vigore dal 9 ott 2006
Per la spesa relativa alle spese finanziarie sostenute dagli Stati membri in occasione della mobilitazione delle risorse destinate all'acquisto dei prodotti d'intervento, imputabili all'esercizio contabile 2007 del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), i tassi d'interesse di cui all'allegato IV del regolamento (CE) n. 884/2006, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del medesimo regolamento, sono così stabiliti: a) 2,1 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Svezia; b) 2,3 % per il tasso d'interesse specifico applicabile nella Repubblica ceca; c) 2,7 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Irlanda; d) 2,8 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Austria, in Finlandia e in Portogallo; e) 2,9 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Grecia e in Italia; f) 3,0 % per il tasso d'interesse specifico applicabile in Lituania; g) 3,2 %, per il tasso d'interesse uniforme per la Comunità applicabile agli Stati membri per i quali non è stato fissato un tasso d'interesse specifico.
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