Art. 2
In vigore dal 9 ott 2006
Gli importi delle spese, calcolati tenendo conto del deprezzamento di cui all' del presente regolamento, sono comunicati alla Commissione nell'ambito delle dichiarazioni compilate a norma del regolamento (CE) n. 883/2006 della Commissione (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1488:oj#art-2