Art. 2

In vigore dal 5 ott 2006
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l’accordo allo scopo di impegnare la Comunità.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1562 — Testo vigente | Portale Normativo