Art. 2
In vigore dal 5 ott 2006
Gli importi depositati a titolo di dazi antidumping provvisori a norma del regolamento (CE) n. 553/2006 sono percepiti definitivamente al tasso del dazio definitivo introdotto dal presente regolamento. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l’aliquota del dazio antidumping definitivo.
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