Art. 1

In vigore dal 4 ott 2006
In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1342/2003, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10 , 1102 20 90 , 1103 13 10 , 1103 13 90 , 1104 23 10 , 1108 12 00 , 1108 13 00 , 1702 30 51 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 90 50 presentate il 2, 3 e 4 ottobre 2006.
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