Art. 1
In vigore dal 4 ott 2006
Le restituzioni all'esportazione, come tali, per i prodotti di cui all', paragrafo 1, lettera d) del regolamento (CE) n. 1784/2003 e all', paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. 1785/2003, e soggetti al regolamento (CE) n. 1518/95 (4), fissate nell'allegato del regolamento (CE) n. 1434/2006 sono modificate conformemente agli importi ripresi nell'allegato del presente regolamento, per i prodotti che vi figurano.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1469:oj#art-1