Art. 1

In vigore dal 3 ott 2006
Il regolamento (CEE) n. 2131/93 è modificato come segue: 1) l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Articolo 5 1.   Per le rivendite di cereali sul mercato comunitario l'offerta fa riferimento alla qualità reale della partita che ne è oggetto. Si applicano inoltre le seguenti condizioni supplementari: a) in caso di rivendita nei primi tre mesi della campagna di commercializzazione per il granturco e il sorgo, nei primi due mesi della campagna di commercializzazione per il frumento tenero, il frumento duro, la segale e l'orzo, l'offerta accolta corrisponde almeno al prezzo di intervento in vigore l'undicesimo mese della campagna precedente, aumentato di una maggiorazione mensile fissata per la medesima campagna; b) in caso di rivendita nel periodo restante della campagna di commercializzazione, l'offerta non può in alcun caso essere inferiore al prezzo di intervento in vigore il giorno di scadenza del termine di presentazione delle offerte; tuttavia il prezzo di intervento da prendere in considerazione nel dodicesimo mese della campagna è il prezzo valido l'undicesimo mese aumentato di una maggiorazione mensile. Per le offerte accolte, il prezzo minimo di vendita è fissato ad un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali e corrisponde almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto. 2.   In deroga al paragrafo 1, si può procedere alla vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche ai fini della trasformazione dei cereali in bioetanolo da utilizzare per la produzione di biocarburanti nella Comunità, purché non ne risulti minacciato l'approvvigionamento del mercato dei prodotti alimentari tradizionali. In tal caso, il prezzo minimo di vendita corrisponde almeno al prezzo rilevato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sui mercati dei prodotti impiegati per la produzione di biocarburanti, comprese le spese di trasporto. 3.   Se nel corso di una campagna di commercializzazione si verificano perturbazioni nel funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati imputabili, in particolare, alla difficoltà di vendere i cereali a prezzi conformi al disposto del paragrafo 1, o se si verificano circostanze eccezionali, può essere organizzata la vendita sul mercato comunitario nell'ambito di gare specifiche, a condizioni particolari e a prezzi di vendita determinati secondo la procedura di cui all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1784/2003.»; 2) è inserito il seguente articolo 12 bis: «Articolo 12 bis Per ciascuno dei cereali di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003, gli Stati membri comunicano per via elettronica, entro le 12 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, i prezzi dei mercati rappresentativi espressi in moneta nazionale per tonnellata. I prezzi sono rilevati regolarmente, in modo indipendente e trasparente. Gli Stati membri indicano in particolare le caratteristiche qualitative di ciascun cereale, la fase di commercializzazione e il luogo di quotazione.»; 3) all'articolo 13, il paragrafo 1 è soppresso.
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