Art. 1

In vigore dal 2 ott 2006
In deroga all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1227/2000, per l’esercizio finanziario 2006 non si applica alcuna condizione alla dichiarazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento medesimo per gli Stati membri per i quali la campagna vitivinicola 2005/2006 rappresenta il secondo anno di applicazione del regime di ristrutturazione e riconversione. Tali Stati membri possono pagare, entro il 15 ottobre 2006, l’intero importo delle spese comunicate alla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo, 1, lettere a) e b), del medesimo regolamento.
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