Art. 2
In vigore dal 29 set 2006
Per quanto riguarda l’Italia, il Portogallo e Cipro e per la campagna di commercializzazione 2006/2007, gli importi dell’aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i mandarini, le clementine e i satsuma consegnati alla trasformazione figurano nell’allegato II del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1449:oj#art-2