Art. 2

In vigore dal 29 set 2006
L'impiego, come additivo nell'alimentazione animale, del preparato appartenente al gruppo «Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose» di cui all'allegato II è autorizzato per dieci anni alle condizioni ivi specificate.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1443 — Testo vigente | Portale Normativo