Art. 1

Definizioni delle variabili

In vigore dal 28 set 2006
Definizioni delle variabili 1.   Le definizioni delle variabili specificate negli allegati da A a D del regolamento (CE) n. 1165/98, nonché i relativi obiettivi, le caratteristiche e le modalità di calcolo dei pertinenti indici figurano nell’allegato I del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri cominciano ad applicare tali definizioni per la raccolta dei dati statistici entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3.   La piena conformità a tali definizioni va assicurata entro la prossima revisione dell’anno base di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1165/98. 4.   Gli Stati membri provvedono affinché i dati statistici esistenti, oggetto del regolamento (CE) n. 1165/98, siano riveduti mediante operazioni di ricalcolo o di stima per conformarsi a tali definizioni. 5.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su sua richiesta, ogni pertinente informazione sulla conformità dei dati statistici alle definizioni enunciate nell’allegato I del presente regolamento. I risultati per una variabile che differiscono di non più dello 0,2 % dai risultati di una variabile conforme alle definizioni della variabile enunciate nell’allegato I sono considerati conformi.
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