Art. 1
In vigore dal 26 set 2006
Il regolamento (CE) n. 1898/2005 è modificato come segue:
1)
all'articolo 6, paragrafo 1, primo comma, lettera b), il testo introduttivo è sostituito dal seguente:
«b)
oppure utilizzando, nello stabilimento in cui ha luogo l'incorporazione nei prodotti finali, un quantitativo minimo di 5 t di equivalente burro al mese o periodo di 30 giorni, o un quantitativo minimo di 45 t di equivalente burro per periodo di 12 mesi, oppure gli stessi quantitativi nei prodotti intermedi:»;
2)
l'articolo 13 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
la cui capacità di trasformazione o di incorporazione è pari almeno a 5 t di burro al mese o periodo di 30 giorni o a 45 t per periodo di dodici mesi, o al suo equivalente in burro concentrato, in crema o, se del caso, in prodotti intermedi;»;
b)
al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Su richiesta dello stabilimento, gli Stati membri possono ammettere una deroga all'obbligo di cui al primo comma, lettera b), se lo stabilimento dispone di locali che garantiscono la separazione e l'identificazione delle eventuali scorte delle materie grasse butirriche in oggetto.»;
3)
all'articolo 27, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'importo della cauzione di gara è pari a:
a)
61 EUR/t per il burro concentrato;
b)
50 EUR/t per il burro d'intervento, per il burro e per i prodotti intermedi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
c)
22 EUR/t per la crema di latte.»;
4)
all'articolo 28, il paragrafo 4 è soppresso;
5)
all'articolo 35, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo forza maggiore, qualora sia superato il termine fissato all'articolo 11, in caso di ricorso al modo di incorporazione previsto all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), l'importo dell'aiuto è ridotto del 15 % e successivamente del 2 % dell'importo residuo al giorno.»
;
6)
all'articolo 45, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Le misure di controllo di cui all' del regolamento (CEE) n. 3002/92 si applicano anche ai prodotti di cui all'articolo 5 del presente regolamento, dall'inizio delle operazioni di cui all'articolo 8 oppure, nel caso del burro concentrato senza aggiunta di rivelatori, a partire dalla data di fabbricazione oppure, nel caso delle materie grasse del latte, a partire dalla data della produzione, oppure nel caso del burro senza rivelatori incorporato nei prodotti intermedi, a partire da tale incorporazione fino all'incorporazione nei prodotti finali.»
;
7)
all'articolo 53, paragrafo 2, l'importo «100 EUR/t» è sostituito da «61 EUR/t»;
8)
all'articolo 58, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Qualora debba essere utilizzato come prova di presa in consegna nella fase del commercio al minuto un esemplare di controllo T 5, che non è stato restituito all'organismo presso cui è depositata la cauzione entro dodici mesi a decorrere dalla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui all'articolo 49, paragrafo 3, in seguito a circostanze non imputabili all'interessato, questi può presentare alle autorità competenti, prima dello scadere del termine di 15 mesi di cui al paragrafo 1, primo comma, una domanda motivata di equivalenza, corredata di documenti giustificativi che devono comprendere il documento di trasporto e un documento che comprovi che il burro concentrato è stato preso in consegna nella fase del commercio al minuto.»
;
9)
all'articolo 62, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
«2. Salvo forza maggiore, qualora sia superato il termine di cui al paragrafo 1, l'importo dell'aiuto è ridotto del 15 % e successivamente del 2 % dell'importo residuo al giorno.»
;
10)
all'articolo 63, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
«f)
che si impegnano a trasmettere il programma di fabbricazione per ogni partita in fabbricazione, secondo le modalità determinate dallo Stato membro, all'organismo responsabile dei controlli di cui all'articolo 67.»
;
11)
gli allegati da VIII, XIII e XV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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