Art. 1

In vigore dal 26 set 2006
1.   I nomi di origine statunitensi elencati nell'allegato possono essere utilizzati come nomi di origine per i vini soltanto per designare vini la cui origine è indicata da tali nomi. Le autorità competenti degli Stati membri adottano provvedimenti volti a garantire che i vini non etichettati in conformità del presente articolo non siano immessi sul mercato o siano ritirati dal mercato finché non siano etichettati in conformità del presente articolo. 2.   Il paragrafo 1: a) lascia impregiudicati i diritti di proprietà intellettuale esistenti nella Comunità e non incide sull'uso del segno protetto come diritto di proprietà intellettuale nell'ambito dell'attività commerciale nella Comunità prima della data di entrata in vigore del presente regolamento; b) non vieta di adottare provvedimenti atti a permettere l'uso di nomi di origine omonimi purché i consumatori non rischino di essere indotti in errore, né di consentire a una persona di utilizzare, nell'ambito dell'attività commerciale, il proprio nome o il nome del proprio predecessore in affari in una maniera che non induce in errore i consumatori.
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