Art. 1
In vigore dal 26 set 2006
L’organismo d’intervento slovacco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di 100 000 tonnellate di granturco da esso detenute.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1415:oj#art-1