Art. 2
In vigore dal 25 set 2006
Nel caso in cui un nuovo produttore esportatore nella RPC o in Thailandia fornisca alla Commissione elementi di prova sufficienti per stabilire:
—
che non ha esportato verso la Comunità i prodotti di cui all', paragrafo 1, nel corso del periodo di inchiesta (dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005),
—
che non è collegato a un esportatore né a un produttore nella RPC o in Thailandia soggetto alle misure antidumping istituite dal presente regolamento, e
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che ha esportato il prodotto in questione nella Comunità dopo il periodo di inchiesta sul quale sono basate le misure o che ha sottoscritto un obbligo contrattuale ed irrevocabile di esportazione di una quantità significativa del prodotto nella Comunità,
il Consiglio, deliberando a maggioranza semplice su proposta della Commissione presentata previa consultazione del comitato consultivo, può modificare l', paragrafo 3, aggiungendo tale nuovo produttore esportatore agli elenchi degli allegati I o II.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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