Art. 1

In vigore dal 25 set 2006
Il regolamento (CEE) n. 4056/86 è abrogato. Tuttavia, l’, paragrafo 3, lettere b) e c), gli articoli da 3 a 7 e l’articolo 26 del regolamento (CEE) n. 4056/86 continuano ad essere applicati rispetto alle conferenze di compagnie marittime di linea che soddisfano le condizioni di cui al regolamento (CEE) n. 4506/86 il 18 ottobre 2006 per un periodo transitorio di due anni a decorrere da tale data.
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