Art. 1
In vigore dal 25 set 2006
All'articolo 7 del regolamento (CE) n. 817/2006, è aggiunto il paragrafo seguente:
«3. L'articolo 6, paragrafo 2, non osta a che gli istituti finanziari o creditizi nella Comunità che ricevono fondi trasferiti da terzi li accreditino sui conti congelati delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi che figurano nell'elenco, purché siano congelati tutti gli importi aggiunti accreditati su tali conti. Gli istituti finanziari o creditizi informano tempestivamente le competenti autorità riguardo a tali transazioni.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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