Art. 1

In vigore dal 21 set 2006
1.   I titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore vitivinicolo, le cui domande sono state presentate dal 16 al 19 settembre 2006 nel quadro del regolamento (CE) n. 883/2001, sono rilasciati nella misura del 72,07 % dei quantitativi richiesti per la zona 1) Africa, rilasciati nella misura del 34,45 % dei quantitativi richiesti per la zona 3) Europa orientale e rilasciati nella misura del 78,08 % dei quantitativi richiesti per la zona 4) Europa occidentale. 2.   Fino al 16 novembre 2006, sono sospesi per le zone di destinazione 1) Africa, 3) Europa orientale e 4) Europa occidentale il rilascio di titoli di esportazione per i prodotti del settore vitivinicolo, di cui al paragrafo 1, per quanto riguarda le domande presentate a partire dal 20 settembre 2006, nonché la presentazione di domande di titolo a partire dal 22 settembre 2006.
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