Art. 1

In vigore dal 18 set 2006
Il regolamento (CE) n. 1788/2003 è modificato come segue: 1) all'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Gli Stati membri sono debitori verso la Comunità del prelievo risultante dal superamento del quantitativo di riferimento nazionale di cui all'allegato I, stabilito a livello nazionale e separatamente per le consegne e le vendite dirette e lo versano, entro il limite del 99 % dell'importo dovuto, al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) nel periodo compreso tra il 16 ottobre e il 30 novembre successivo al periodo di dodici mesi in questione.»; 2) all'articolo 8, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente: «Per il periodo 2005/2006, secondo la stessa procedura, per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, la Commissione può inoltre adattare la ripartizione tra “consegne” e “vendite dirette” dei quantitativi di riferimento nazionali dopo la fine del periodo in questione, su richiesta dello Stato membro interessato. Tale richiesta deve essere presentata alla Commissione entro il 10 ottobre 2006. Successivamente, la Commissione adatterà la ripartizione quanto prima.»
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