Art. 1
In vigore dal 13 set 2006
1. Viene istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni elettrodi di tungsteno (ivi comprese barre e profilati per elettrodi), diversi da quelli ottenute mediante sinterizzazione, tagliati o meno, classificati con i codici NC ex 8101 95 00 e 8515 90 90 (codici TARIC 8101 95 00 10 e 8515 90 90 10) e originari della Repubblica popolare cinese.
2. Le aliquote del dazio antidumping provvisorio applicabili sul prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società indicate, sono le seguenti:
Società
Dazio antidumping
Codice addizionale TARIC
Shandong Weldstone Tungsten Industry Co. Ltd
25,9 %
A754
Shaanxi Yuheng Tungsten & Molybdenum Industrial Co. Ltd
46,9 %
A755
Beijing Advanced Metal Materials Co. Ltd
35,0 %
A756
Tutte le altre imprese
86,8 %
A999
3. L’applicazione di dazi individuali specifici per le imprese citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali dello Stato membro di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti indicati nell’allegato. Nel caso in cui la fattura non sia presentata, si applica il dazio valido per tutte le altre imprese.
4. L’immissione per la libera circolazione nella Comunità del prodotto di cui al paragrafo 1 è subordinata al versamento di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio.
5. Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.
Storico versioni
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