Art. 1

In vigore dal 8 set 2006
Gli Stati membri produttori versano, per il 2006, un importo di 7,13 EUR per 100 chilogrammi a complemento degli anticipi dell’aiuto compensativo previsto all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, per i quantitativi commercializzati nella Comunità nel 2006. Il complemento degli anticipi è pagato per i quantitativi commercializzati per i quali sono stati chiesti anticipi dell’aiuto compensativo a titolo del 2006. La domanda di pagamento del complemento degli anticipi è accompagnata dalla prova della costituzione di una cauzione di 3,57 EUR per 100 chilogrammi. Il pagamento, per le banane commercializzate nel primo semestre 2006, è effettuato entro il termine di due mesi dall’entrata in vigore del presente regolamento.
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