Art. 2

In vigore dal 8 set 2006
1.   Le imprese applicano l’IFRIC 8 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio, febbraio, marzo o aprile, nel qual caso applicano l’IFRIC 8 al più tardi a partire dalla data di inizio dell’esercizio finanziario 2007. 2.   Le imprese applicano l’IFRIC 9 di cui all’allegato del presente regolamento al più tardi a partire dalla data di inizio del loro esercizio finanziario 2006, salvo se il loro esercizio comincia in gennaio, febbraio, marzo, aprile o maggio, nel qual caso applicano l’IFRIC 9 al più tardi a partire dalla data di inizio dell’esercizio finanziario 2007.
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Art. 2 Regolamento (UE) 2006/1329 — Testo vigente | Portale Normativo