Art. 1

In vigore dal 6 set 2006
All'articolo 4, paragrafo 3, punto i), del regolamento (CE) n. 2037/2000 è aggiunta la seguente lettera: «i) in deroga alla lettera h), ciascun produttore e importatore della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia provvede a che il livello calcolato di idroclorofluorocarburi immesso sul mercato o usato per proprio conto non superi, in percentuale dei livelli calcolati di cui alle lettere b), d), e) e f), la media delle quote di mercato degli anni 2002 e 2003.» .
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