Art. 1

In vigore dal 30 ago 2006
Il regolamento (CE) n. 795/2004 è modificato come segue. 1) L’articolo 3 è modificato come segue: a) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3.   Se una particella trasferita con un diritto all’aiuto conformemente all’articolo 46, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha dimensioni pari ad una frazione di ettaro, l’agricoltore può trasferire la parte del relativo diritto con la terra corrispondente ad un valore calcolato in proporzione alle dimensioni della particella. La parte residua del diritto rimane a disposizione dell’agricoltore ad un valore calcolato in proporzione. Fatto salvo il disposto dell’articolo 46, paragrafo 2, del suddetto regolamento, se l’agricoltore trasferisce una frazione di diritto senza terra, il valore di entrambe le frazioni è calcolato in proporzione.»; b) il paragrafo 4 è soppresso. 2) All’articolo 6, paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il disposto dell’articolo 42, paragrafo 8, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003 si applica ai diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo. Il disposto del secondo comma dell’articolo 42, paragrafo 8, del citato regolamento si applica solo limitatamente all’aumento di valore dei diritti all’aiuto il cui valore unitario è stato aumentato di oltre il 20 % in virtù del secondo comma del presente paragrafo.» 3) All’articolo 23 bis è aggiunta la frase seguente: «Il disposto dell’articolo 42, paragrafo 8, del citato regolamento non si applica ai diritti all’aiuto assegnati in virtù del presente articolo.» 4) All’articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Gli agricoltori possono cedere volontariamente diritti all’aiuto alla riserva nazionale, ad eccezione dei diritti di ritiro.» 5) L’articolo 50 è sostituito dal seguente: «Articolo 50 1.   Gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione per via elettronica: a) entro il 15 settembre del primo anno di applicazione del regime di pagamento unico e, negli anni successivi, entro il 1o settembre, il numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico nell’anno in corso, insieme all’importo complessivo dei diritti all’aiuto per i quali è stato chiesto il pagamento e al numero complessivo di ettari ammissibili corrispondenti; b) entro il 1o settembre i dati definitivi sul numero totale di domande presentate nell’ambito del regime di pagamento unico accettate per l’anno precedente e il corrispondente importo totale dei pagamenti erogati, previa applicazione, se del caso, delle misure previste agli articoli 6, 10, 11, 24 e 25 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché il totale degli importi rimanenti nella riserva nazionale al 31 dicembre dell’anno precedente. 2.   In caso di attuazione regionale del regime di pagamento unico a norma dell’articolo 58 del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri comunicano la parte corrispondente del massimale fissato a norma del paragrafo 3 di detto articolo entro il 15 settembre del primo anno di applicazione. Per il primo anno di applicazione del regime di pagamento unico, le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), si basano sui diritti all’aiuto provvisori. Le stesse informazioni sono comunicate in base ai diritti all’aiuto definitivi entro il 1o marzo dell’anno successivo. 3.   In caso di applicazione delle misure previste dall’articolo 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003 gli Stati membri comunicano, entro il 1o settembre, il numero totale di domande dell’anno in corso, insieme al corrispondente importo complessivo per ciascuno dei settori interessati dalla trattenuta prevista dal medesimo articolo. Entro il 1o settembre sono trasmessi i dati definitivi sul numero totale di domande presentate a norma dell’articolo 69 del suddetto regolamento che sono state accettate per l’anno precedente e l’importo complessivo corrispondente dei pagamenti erogati per ciascuno dei settori interessati dalla trattenuta prevista dal medesimo articolo.»
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