Art. 1

In vigore dal 28 ago 2006
In deroga all’articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 595/2004, per il periodo di dodici mesi 2005/2006 gli Stati membri sono autorizzati a rinviare il termine di pagamento degli importi dovuti: a) nel caso della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, al 1o novembre 2006; b) nel caso degli altri Stati membri, al 1o ottobre 2006.
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