Art. 2
In vigore dal 25 ago 2006
1. Gli importi, depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 355/2006 sulle importazioni di frigoriferi «side by side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, di capacità superiore a 400 litri, muniti di almeno due porte esterne separate e adiacenti, prodotti da Samsung Electronics Corporation e classificati con il codice NC ex 8418 10 20 , vanno svincolati.
2. Gli importi, depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 355/2006 sulle importazioni di frigoriferi congelatori e conservatori combinati, di capacità superiore a 400 litri, muniti di due porte per il comparto di conservazione superiore e di una porta per quello di congelamento inferiore, classificati con il codice NC ex 8418 10 20 e originari della Repubblica di Corea, vanno svincolati.
3. Gli importi, depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio ai sensi del regolamento (CE) n. 355/2006 sulle importazioni di frigoriferi «side by side», ossia combinazioni di frigoriferi e di congelatori-conservatori, di capacità superiore a 400 litri, i cui comparti di congelamento e di conservazione sono adiacenti, classificati al codice NC ex 8418 10 20 e originari della Repubblica di Corea, vanno riscossi in via definitiva. Gli importi depositati che eccedono l’aliquota del dazio definitivo (cfr. precedente ), vanno svincolati.
Storico versioni
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