Art. 1
In vigore dal 25 ago 2006
Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione, in ciascuna delle monete nazionali degli Stati membri che non hanno adottato la moneta unica, dei prezzi minimi della barbabietola di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1260/2001, nonché dei contributi alla produzione ed, eventualmente, del contributo complementare, di cui rispettivamente agli articoli 15 e 16 del medesimo regolamento, è fissato, per la campagna di commercializzazione 2005/2006, nell’allegato del presente regolamento.
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