Art. 1

In vigore dal 25 ago 2006
Il regolamento (CE) n. 1845/2005 è così modificato: 1) All’, il quantitativo «131 185 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «154 783 tonnellate». 2) Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «131 185 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «154 783 tonnellate».
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