Art. 1
In vigore dal 25 ago 2006
Il regolamento (CE) n. 1845/2005 è così modificato:
1)
All’, il quantitativo «131 185 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «154 783 tonnellate».
2)
Nel titolo dell’allegato, il quantitativo «131 185 tonnellate» è sostituito dal quantitativo «154 783 tonnellate».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1277:oj#art-1