Art. 1
In vigore dal 21 ago 2006
Il regolamento (CE) n. 1431/94 è così modificato:
1)
All'articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
La domanda di titolo e il titolo stesso recano, nella casella 8, l'indicazione del paese d'origine; il titolo comporta l’obbligo di importare dal paese indicato con l’eccezione dei gruppi 3, 5 e 6».
2)
L'articolo 4 è così modificato:
a)
Al paragrafo 1 è aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia, per il periodo dal 1o gennaio al 31 marzo 2007, la domanda di titolo può essere presentata nei primi sette giorni lavorativi del gennaio 2007».
b)
Al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Tuttavia, nel caso dei gruppi 3, 5 e 6, ogni richiedente può presentare più di una domanda di titoli di importazione per prodotti di un gruppo, quando tali prodotti sono originari di più di un paese. Le domande separate per ogni paese d'origine devono essere presentate contemporaneamente all'autorità competente di uno Stato membro. Esse sono considerate come un'unica domanda sia per quanto riguarda il massimale di cui all'articolo 3, lettera b) che per l'applicazione della norma di cui al comma precedente».
3)
Gli allegati sono sostituiti dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1255:oj#art-1