Art. 1

Comunicazioni

In vigore dal 18 ago 2006
Il regolamento (CE) n. 1973/2004 è così modificato: 1) L'articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Comunicazioni 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, per via elettronica: a) entro il 1 settembre dell’anno considerato: i) la superficie totale per la quale è stato chiesto l’aiuto nei casi seguenti: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e secondo il formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; ii) il quantitativo totale per il quale è stato chiesto l’aiuto nei casi seguenti: — premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003; iii) il numero totale di domande nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XI del presente regolamento; b) entro il 15 ottobre dell’anno considerato la superficie totale determinata nei seguenti casi: — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003; c) entro il 15 novembre dell’anno considerato: i) la superficie totale determinata utilizzata per il calcolo del coefficiente di riduzione nei seguenti casi: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, nonché le informazioni dettagliate per varietà di riso e per superficie e sottosuperficie di base utilizzando il modulo riportato nell’allegato III del presente regolamento, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; ii) il quantitativo totale determinato utilizzato per il calcolo del coefficiente di riduzione nel caso del premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all’articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003; iii) il quantitativo totale determinato nei seguenti casi: — pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento; iv) l’importo dell’aiuto per ettaro da concedere per ciascuna categoria di oliveti nel caso dell’aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003; d) entro il 31 marzo dell’anno successivo, l’importo indicativo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo; e) entro il 31 luglio dell'anno successivo: i) la superficie totale per la quale l’aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti: — premio specifico alla qualità per il frumento duro di cui all’articolo 72 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — premio per le colture proteiche di cui all’articolo 76 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto specifico per il riso di cui all’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito fra le varietà indica e japonica, — pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui all’articolo 83 del regolamento (CE) n. 1782/2003, espresso per categorie di alberi da frutta a guscio, — aiuto per le colture energetiche di cui all’articolo 88 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti per superficie per i seminativi di cui all’articolo 100 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartiti per superficie di base conformemente all’allegato IV del presente regolamento e nel formato uniforme di cui all’allegato IX del presente regolamento, — aiuto specifico per il cotone di cui all’articolo 110 bis del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per gli oliveti di cui all’articolo 110 octies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per categorie, — aiuto per superficie per il luppolo di cui all’articolo 110 quindecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, — regime di pagamento unico per superficie di cui all’articolo 143 ter del regolamento (CE) n. 1782/2003; ii) il quantitativo totale per il quale l’aiuto è stato effettivamente versato nei casi seguenti: — aiuto per le patate da fecola (in equivalente fecola) di cui all’articolo 93 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — premio per i prodotti lattiero-caseari di cui all'articolo 95 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — pagamenti supplementari per i produttori lattiero-caseari di cui all'articolo 96 del regolamento (CE) n. 1782/2003, — aiuto per le sementi di cui all’articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le specie di sementi elencate nell’allegato XI dello stesso regolamento, — aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per le varietà di tabacco elencate nell’allegato XXV del presente regolamento e per qualità, — pagamento transitorio per lo zucchero di cui all’articolo 110 septdecies del regolamento (CE) n. 1782/2003; iii) l’importo definitivo dell’aiuto per kg nel caso dell’aiuto per il tabacco di cui all’articolo 110 undecies del regolamento (CE) n. 1782/2003, ripartito per gruppo di varietà di tabacco di cui all’allegato XXV del presente regolamento e, ove applicabile, per grado qualitativo; iv) il numero totale di premi per pecora e per capra versati nel caso dei premi per pecora e per capra di cui all’articolo 111 del regolamento (CE) n. 1782/2003, utilizzando il modulo riportato nell’allegato XII del presente regolamento; 2.   Nelle comunicazioni di cui al paragrafo 1 le superfici sono espresse in ettari con due decimali, i quantitativi sono espressi in tonnellate con tre decimali e il numero di domande è espresso senza decimali. 3.   In caso di variazione dei dati di cui al paragrafo 1, in particolare a seguito di controlli o correzioni o precisazioni di dati precedenti, il relativo aggiornamento è comunicato alla Commissione entro un mese dall'avvenuta variazione.» 2) L'articolo 4 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Il coefficiente di riduzione della superficie, nel caso previsto all'articolo 75, all'articolo 78, paragrafo 2, agli articoli 82, 85, all'articolo 89, paragrafo 2, agli articoli 98, 143 e all’articolo 143 ter, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1782/2003, o il coefficiente di riduzione dei quantitativi, nonché i criteri oggettivi nel caso previsto all'articolo 95, paragrafo 4, dello stesso regolamento, sono fissati entro il 15 novembre dell'anno considerato in base ai dati comunicati a norma dell'articolo 3, lettere b) e c), del presente regolamento.» b) il paragrafo 2 è soppresso. 3) All'articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1o settembre, l’elenco delle varietà registrate nel catalogo nazionale, classificate in base ai criteri definiti all’allegato I, punto 2, del regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio (*1) in caso di modifiche a tale elenco. 2.   Per la Guiana francese, le informazioni relative alle superfici di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), punto i), sono comunicate sulla base della media delle superfici seminate nei due cicli di semina indicati all’articolo 12, secondo comma. (*1)   GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96.» " 4) All'articolo 44, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le informazioni vertono segnatamente sui seguenti dati: a) le superfici corrispondenti a ciascuna specie di materia prima; b) i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» 5) All'articolo 62, il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Agli effetti dell'articolo 102, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, gli Stati membri determinano, entro il 1o settembre dell'anno per il quale è chiesto il pagamento per superficie, i seguenti elementi:». 6) L'articolo 64 è sostituito dal seguente: «Articolo 64 Definizione Agli effetti dell'articolo 107 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per «ritiro dalla produzione» si intende la messa a riposo di una superficie ammissibile ai pagamenti per superficie ai sensi dell'articolo 108 del medesimo regolamento.» 7) L'articolo 69 è sostituito dal seguente: «Articolo 69 Comunicazioni Ove si constati un superamento delle superfici di cui agli articoli 59 e 60, gli Stati membri interessati fissano la percentuale definitiva del superamento al più presto possibile e comunque non oltre il 15 novembre dell'anno in corso e la comunicano alla Commissione entro il 1o dicembre dello stesso anno. I dati utilizzati per il calcolo della percentuale di superamento di una superficie di base sono comunicati per mezzo del modulo riportato nell'allegato VI.» 8) L'articolo 76 è sostituito dal seguente: «Articolo 76 Notifica Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 ottobre di ogni anno, le eventuali variazioni dell'elenco delle zone geografiche in cui si pratica la transumanza, di cui all'articolo 114, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e all’articolo 73 del presente regolamento.» 9) L'articolo 84 è modificato come segue: a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   Anteriormente al 1o gennaio di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione le eventuali modifiche della parte dei diritti al premio trasferiti che viene ceduta alla riserva nazionale a norma dell'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché, se del caso, le misure adottate a norma del paragrafo 3 del medesimo articolo.» b) il paragrafo 2 è modificato come segue: i) il testo introduttivo è sostituito dal seguente: «Entro il 30 aprile di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione, per mezzo della tabella di cui all’allegato XIII:» ii) la lettera e) è soppressa. 10) L'articolo 106 è sostituito dal seguente: «Articolo 106 Notifica 1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione anteriormente al 1o gennaio di ogni anno: a) qualsiasi modifica della riduzione di cui all’articolo 127, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003; b) se del caso, qualsiasi modifica delle misure adottate ai sensi dell’articolo 127, paragrafo 2, lettera a), di detto regolamento. 2.   Mediante la tabella di cui all’allegato XVIII, parte 3, gli Stati membri comunicano ogni anno alla Commissione, entro il 31 luglio, quanto segue: a) il numero di diritti al premio restituiti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda; b) il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 109, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente; c) il numero di diritti assegnati a norma dell'articolo 128, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1782/2003 nel corso dell'anno civile precedente.» 11) L'articolo 131 è modificato come segue: a) al paragrafo 1, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) entro il 1o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di vitelli oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, indicando se gli animali sono stati macellati o esportati;» b) al paragrafo 2, il testo introduttivo della lettera a) è sostituito dal seguente: «entro il 1o febbraio per i dati relativi all’anno precedente:» c) al paragrafo 3, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) entro il 1o marzo per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini, tranne i vitelli, oggetto di una domanda di premio all'abbattimento, precisando se gli animali sono stati macellati o esportati;» d) al paragrafo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) entro il 1o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di bovini maschi oggetto di una domanda di premio speciale, suddiviso per fascia di età e tipo di animale (toro o manzo);» e) al paragrafo 6, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente: «a) se del caso, annualmente entro il 1o febbraio per i dati relativi all'anno precedente, il numero di animali per i quali è stato effettivamente concesso il premio di destagionalizzazione, suddiviso a seconda che gli animali abbiano beneficiato del premio speciale per la prima o per la seconda fascia di età, e il numero di agricoltori corrispondente a ciascuna fascia di età;» 12) L'articolo 169 è modificato come segue: a) il testo della lettera b) è sostituito dal seguente: «b) i quantitativi di ogni tipo di materia prima e di prodotto finito ottenuto.» b) le lettere c), d) ed e) sono soppresse. 13) All'articolo 171 bis decies il testo introduttivo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «Anteriormente al 31 gennaio dell’anno considerato gli Stati membri comunicano agli agricoltori che producono cotone:» 14) L’articolo 171 ter quinquies è soppresso. 15) L'allegato III è sostituito dall'allegato I del presente regolamento. 16) L'allegato VI è sostituito dall'allegato II del presente regolamento. 17) L'allegato IX è sostituito dall'allegato III del presente regolamento. 18) Gli allegati XI e XII sono sostituiti dall'allegato IV del presente regolamento. 19) L'allegato XIV è soppresso. 20) L'allegato XVIII è sostituito dall'allegato V del presente regolamento. 21) L'allegato XXVIII è sostituito dall'allegato VI del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1250:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo