Art. 1
In vigore dal 18 ago 2006
Per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2007, il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio del codice NC 1701 11 10 , destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006, ammonta a:
a)
70 000 tonnellate, espresse in equivalente zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006, eccetto l’India;
b)
12 500 tonnellate, espresse in equivalente zucchero bianco, originarie dell’India.
Storico versioni
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