Art. 1
In vigore dal 17 ago 2006
Il testo dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal seguente:
«1. Non appena, per uno dei prodotti e per uno dei periodi di cui all’allegato, si constata che i quantitativi immessi in libera pratica superano il livello limite corrispondente, la Commissione impone un dazio addizionale, salvo i casi in cui le importazioni non rischiano di perturbare il mercato comunitario o in cui gli effetti del dazio sarebbero sproporzionati rispetto all’obiettivo perseguito.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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