Art. 1
In vigore dal 16 ago 2006
1. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'aiuto alla coltura di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
a)
2 603 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà sultanina colpite dalla fillossera o reimpiantate da meno di cinque anni;
b)
3 569 EUR/ha per le altre superfici coltivate a uve della varietà sultanina;
c)
3 391 EUR/ha per le superfici coltivate a uve secche di Corinto;
d)
969 EUR/ha per le superfici coltivate a uve della varietà Moscatel.
2. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'aiuto al reimpianto di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 3 917 EUR/ha.
Storico versioni
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