Art. 1
In vigore dal 11 ago 2006
Il testo dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 944/2006 è sostituito dal testo seguente:
«1. Le consegne in distilleria dei quantitativi di vini oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 28 febbraio 2007, per i vini da tavola, ed entro il 15 settembre 2006, per i v.q.p.r.d. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo di intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 maggio 2007, per i vini da tavola, ed entro il 16 ottobre 2006, per i v.q.p.r.d.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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