Art. 1

In vigore dal 11 ago 2006
Il regolamento (CE) n. 1623/2000 è modificato come segue: 1) all’articolo 45, paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal testo seguente: «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 31 agosto della campagna successiva.»; 2) all’articolo 59, il terzo comma è sostituito dal testo seguente: «In deroga al primo comma, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al suddetto primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»; 3) all’articolo 61, paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: «Tuttavia, per le campagne 2004/2005 e 2005/2006 la data di cui al primo comma è posticipata al 15 settembre della campagna successiva.»; 4) all’articolo 63 bis, paragrafo 2, primo comma, l’ultima frase è sostituita dal testo seguente: «Per le campagne 2004/2005, 2005/2006 e 2006/2007 tale percentuale è fissata al 25 %.»
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