Art. 1
In vigore dal 9 ago 2006
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue:
a)
per le uve secche:
i)
0,1108 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 28 febbraio 2007;
ii)
0,0848 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1o marzo 2007;
b)
per i fichi secchi: 0,0934 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.
Storico versioni
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Proeli:reg:2006:1206:oj#art-1