Art. 1

In vigore dal 9 ago 2006
Per i prodotti della campagna di commercializzazione 2005/2006, l'importo dell'aiuto all'ammasso di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato come segue: a) per le uve secche: i) 0,1108 EUR al giorno per tonnellata di peso netto fino al 28 febbraio 2007; ii) 0,0848 EUR al giorno per tonnellata di peso netto a decorrere dal 1o marzo 2007; b) per i fichi secchi: 0,0934 EUR al giorno per tonnellata di peso netto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1206:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo