Art. 1

In vigore dal 9 ago 2006
Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, il prezzo minimo di cui all'articolo 6 bis, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 1 935,23 EUR/tonnellata netta, franco produttore, di prugne d'Ente essiccate. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007, l'importo dell'aiuto alla produzione a norma dell'articolo 6 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96 è fissato in 652,66 EUR/tonnellata netta di prugne secche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1205:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo