Art. 1
In vigore dal 7 ago 2006
Il regolamento (CEE) n. 2967/85 è modificato come segue:
1)
all'articolo 3, il testo dei paragrafi 1 e 2 è sostituito dal seguente:
«1. Il metodo standard statistico di stima del tenore di carne magra delle carcasse di suino, autorizzato come metodo di classificazione ai sensi dell', paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3220/84, è il metodo dei minimi quadrati ordinari oppure il metodo dei modelli di regressione di rango ridotto, ma possono essere utilizzati anche altri metodi statisticamente provati.
Il metodo è basato su un campione rappresentativo della produzione nazionale o regionale di carni suine cui si riferisce il metodo di stima, composto di almeno 120 carcasse, il cui tenore di carne magra è stato accertato conformemente al metodo di dissezione illustrato nell'allegato I del presente regolamento. Se si procede a campionamenti multipli, il riferimento è misurato su almeno 50 carcasse con una precisione pari almeno a quella ottenuta applicando il metodo statistico standard su 120 carcasse secondo il metodo descritto nell'allegato I.
2. I metodi di classificazione sono autorizzati soltanto se lo scarto quadratico medio della previsione (RMSEP), calcolato mediante una tecnica di validazione incrociata integrale, è inferiore a 2,5. Inoltre tutti i valori aberranti sono inclusi nel calcolo del RMSEP.»;
2)
nell'allegato I, il punto 2 è sostituito dal seguente:
«2.
Il tenore di carne magra di riferimento è calcolato come segue:
Il peso della carne magra dei suddetti quattro tagli è calcolato sottraendo il totale delle parti non magre degli stessi quattro tagli dal peso totale dei tagli prima della dissezione.»
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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