Art. 1
In vigore dal 3 ago 2006
In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, la riduzione dell’1 % per giorno lavorativo e l’esclusione ivi previste non si applicano alle domande uniche presentate alle autorità competenti per il 2006:
a)
entro il 31 maggio 2006:
i)
in Francia:
—
dagli agricoltori dei dipartimenti francesi elencati nell’allegato I del presente regolamento,
—
dagli agricoltori che hanno cominciato a compilare la domanda elettronicamente prima del 15 maggio 2006, ma non hanno potuto completarla entro quella data;
ii)
in Ungheria, limitatamente alle zone elencate nell’allegato II del presente regolamento;
iii)
nei Paesi Bassi;
b)
entro il 15 giugno 2006:
i)
in Francia, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico;
ii)
in Spagna, limitatamente alle comunità autonome elencate nell’allegato III del presente regolamento;
iii)
in Italia;
iv)
in Polonia;
v)
nel Regno Unito, limitatamente all’Inghilterra;
vi)
in Portogallo, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico.
Storico versioni
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