Art. 1

In vigore dal 3 ago 2006
In deroga all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 796/2004, la riduzione dell’1 % per giorno lavorativo e l’esclusione ivi previste non si applicano alle domande uniche presentate alle autorità competenti per il 2006: a) entro il 31 maggio 2006: i) in Francia: — dagli agricoltori dei dipartimenti francesi elencati nell’allegato I del presente regolamento, — dagli agricoltori che hanno cominciato a compilare la domanda elettronicamente prima del 15 maggio 2006, ma non hanno potuto completarla entro quella data; ii) in Ungheria, limitatamente alle zone elencate nell’allegato II del presente regolamento; iii) nei Paesi Bassi; b) entro il 15 giugno 2006: i) in Francia, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico; ii) in Spagna, limitatamente alle comunità autonome elencate nell’allegato III del presente regolamento; iii) in Italia; iv) in Polonia; v) nel Regno Unito, limitatamente all’Inghilterra; vi) in Portogallo, dagli olivicoltori aventi diritto al regime di pagamento unico.
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