Art. 1
Finanziamento del programma
In vigore dal 28 lug 2006
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 188/2005 è sostituito dal seguente:
«Articolo 4
Finanziamento del programma
A decorrere dall'anno civile 2006, la Comunità finanzia il programma fino a concorrenza dei seguenti importi annui (in milioni di EUR):
a)
Spagna
7,00
b)
Francia
14,255
c)
Portogallo
16,91».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:reg:2006:1157:oj#art-1