Art. 1

Finanziamento del programma

In vigore dal 28 lug 2006
L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 188/2005 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 Finanziamento del programma A decorrere dall'anno civile 2006, la Comunità finanzia il programma fino a concorrenza dei seguenti importi annui (in milioni di EUR): a) Spagna 7,00 b) Francia 14,255 c) Portogallo 16,91».
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